Con l’ordinanza n. 3591/2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di esterovestizione societaria, ribadendo che, ai fini della residenza fiscale ex art. 73, co. 3, TUIR, è decisivo il luogo in cui si svolge effettivamente l’attività di direzione e gestione dell’ente. La mera esistenza di una sede legale o di una struttura organizzativa all’estero non è sufficiente a escludere la residenza fiscale in Italia ove il centro decisionale risulti localizzato nel territorio dello Stato.
Il principio, di grande rilevanza per i gruppi societari internazionali, richiama la necessità di una effettiva coerenza tra assetto formale e realtà operativa nella localizzazione delle funzioni direttive.
Il tema è approfondito nel focus giurisprudenziale pubblicato su La Circolare Tributaria n. 12/2026 di Euroconference.
