Le sentenze nn. 7692/2026, 7694/2026 e 8714/2026 della Corte di Cassazione affrontano il tema dell’esterovestizione societaria con specifico riferimento alla territorialità IVA delle prestazioni di servizi B2B. La Suprema Corte chiarisce che, per qualificare un soggetto passivo come stabilito in Italia, non è sufficiente individuare nel territorio nazionale il centro degli impulsi gestionali o la presenza di amministratori di fatto, dovendosi invece accertare l’assenza di una struttura economica effettiva nello Stato estero e la natura artificiosa dell’insediamento. Le pronunce confermano così l’autonomia della nozione di stabilimento ai fini IVA rispetto ai criteri di residenza fiscale previsti dall’art. 73 TUIR.
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