La sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-233/25 chiarisce che il diritto alla riduzione della base imponibile IVA, ai sensi dell’art. 90, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, e alla conseguente emissione della nota di credito resta in capo al soggetto debitore dell’imposta relativa all’operazione originaria. La cessione del credito non trasferisce infatti al cessionario né l’obbligo di versare l’IVA né il correlato diritto di rettificare successivamente la base imponibile. La pronuncia conferma così l’orientamento già consolidato nella prassi e nella giurisprudenza nazionali.
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