L’ordinanza n. 13128/2026 della Corte di Cassazione chiarisce che la tardiva acquisizione della certificazione rilasciata dall’Autorità fiscale estera non preclude l’esenzione da ritenuta sui dividendi UE prevista dall’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, qualora i requisiti sostanziali risultino soddisfatti al momento della distribuzione. Il termine documentale non costituisce quindi un presupposto costitutivo del beneficio, ma uno strumento di tutela per la società erogante nella scelta di non applicare la ritenuta.
Su La Circolare Tributaria n. 22-23/2026 di Euroconference.
