La sentenza n. 50/1/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo affronta l’applicazione della clausola generale anti-abuso ai conferimenti di partecipazioni in regime di realizzo controllato ai sensi dell’art. 177, comma 2, TUIR. La pronuncia solleva profili critici sia nella qualificazione del vantaggio fiscale indebito, ricostruito sulla base di operazioni soltanto prospettate, sia nella valorizzazione della natura “circolare” dell’operazione, il cui esito immutato può derivare dalle stesse condizioni previste per l’accesso al regime.
Su La Circolare Tributaria n. 24/2026 di Euroconference.
