L’ordinanza n. 16134/2026 della Corte di Cassazione chiarisce che, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni che imponga all’Italia di eliminare la doppia imposizione, il credito per le imposte assolte all’estero non può essere negato per la sola omissione della dichiarazione dei redditi o della relativa indicazione dei redditi di fonte estera. La pronuncia circoscrive così l’ambito applicativo dell’art. 165, comma 8, TUIR, confermando la prevalenza della disposizione convenzionale quando riconosca in modo incondizionato il rimedio contro la doppia imposizione.
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