L’ordinanza n. 3728/2026 della Corte di Cassazione interviene in materia di abuso dello schermo societario, confermando l’ampio perimetro applicativo dell’art. 37, co. 3, D.P.R. n. 600/1973, esteso sia alle ipotesi di interposizione fittizia sia a quelle di interposizione reale.
La pronuncia ribadisce inoltre la centralità dell’onere probatorio in capo all’Amministrazione finanziaria ai fini dell’applicazione della norma antielusiva.
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